Art. 4.
(Attività e servizi).

      1. Per assicurare una crescita e uno sviluppo equilibrato dei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali contribuiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici essenziali, eventualmente concorrendo alle spese relative all'organizzazione e alla gestione di tali servizi.
      2. Ai fini della presente legge, si considerano servizi pubblici essenziali tutti i servizi di interesse pubblico rivolti alla collettività necessari per assicurare standard qualitativi di vita minimi e inderogabili, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli in materia di trasporto

 

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pubblico, scuola primaria, distribuzione dell'acqua potabile, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, distribuzione del gas metano, fornitura di energia elettrica, telefonia, servizi postali e bancari, farmacie, medico di base, guardia medica, pediatra, assistenza geriatrica, ambulanza, presidio ospedaliero.
      3. Ai fini di cui al comma 1, possono essere istituiti presso i piccoli comuni, anche mediante apposite convenzioni tra i soggetti responsabili dei servizi di cui al medesimo comma ed eventualmente altri soggetti esercenti servizi di pubblico interesse, anche non essenziali, centri polifunzionali deputati all'erogazione di tali servizi, anche ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e anche in modo da sfruttare economie di spesa e incentivare la fruizione dei suddetti servizi da parte della collettività.